Il cliente che nutre dei dubbi in merito al corretto funzionamento del contatore,  può richiedere una verifica del contatore compilando il modulo presente in questa pagina selezionando la richiesta numero 6 nell’elenco delle prestazioni da eseguire.

Chi effettua la verifica del contatore?

La verifica del funzionamento del contatore viene effettuata dal distributore: gli accertamenti vengono svolti secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.

Entro quanto tempo deve essere effettuata la verifica del contatore e comunicato il relativo esito?

Il distributore deve effettuare la verifica e deve trasmetterne l’esito al venditore del cliente finale entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del venditore, che a sua volta ha 2 giorni lavorativi per comunicare l’esito al cliente.

Quali possono essere i risultati e i costi della verifica del contatore di Energia Elettrica?

Qualora la verifica conduca all’accertamento di errori entro i limiti ammissibili fissati dalla normativa vigente e del corretto funzionamento dell’orologio/calendario, il distributore addebita al venditore, che a sua volta può addebitare al cliente, un corrispettivo di 47,71€. Qualora invece la verifica conduca all’accertamento di errori superiori ai limiti ammissibili fissati dalla normativa vigente o del non corretto funzionamento dell’orologio/calendario, il distributore comunica al cliente, insieme all’esito della verifica, la data prevista per la sostituzione del contatore, che deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dell’esito della verifica. In questo caso non sono previsti costi a carico del cliente per le operazioni di verifica. Successivamente il distributore procede a ricostruire i consumi effettuati, in base ai criteri stabiliti dall’Autorità.

Quali possono essere i risultati e i costi della verifica del contatore di Gas Metano?

Se la verifica del contatore porta all’accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente, o di guasto o rottura che non consente la determinazione dell’errore, il distributore ricostruisce i consumi registrati erroneamente ed entro 15 giorni lavorativi dall’invio del resoconto della verifica, trasmette a Sienergia l’informativa relativa alla metodologia di ricostruzione utilizzata.
Qualora la verifica del gruppo di misura conduca all’accertamento di errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente, il costo è di € 5,00 più imposte nel casi in cui la validità del bollo metrico del gruppo di misura sottoposto a verifica risulti scaduto o lo stesso non sia stato sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente; nei restanti casi si addebitano i costi previsti dal distributore locale come pubblicati sul suo sito internet, di cui il richiedente è opportunamente informato.

Come viene effettuata la ricostruzione dei consumi di Energia Elettrica?

Se da un controllo svolto dal distributore, oppure in seguito a richiesta di verifica del contatore da parte del cliente, vengano accertati errori superiori ai limiti ammissibili dalla normativa vigente, il distributore deve ricostruire i consumi registrati erroneamente:

    • se è possibile stabilire con certezza il momento del guasto, si prende come periodo di riferimento quello compreso tra il momento del guasto del contatore e il momento in cui il distributore provvede a sostituire oppure a riparare il contatore;
    • se non è possibile stabilire con certezza il momento del guasto del contatore, il periodo di riferimento per ricostruire i consumi può essere al massimo di un anno prima del giorno in cui è stata effettuata la verifica del contatore.

Per il periodo di ricostruzione individuato con queste modalità, il distributore ricostruisce i consumi tenendo conto della percentuale di errore riscontrata. Qualora il tipo di guasto non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto.
L’importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione e la documentazione giustificativa, le modalità di determinazione del momento del guasto, le stime dettagliate e la metodologia di stima utilizzata, devono essere comunicate al cliente non più tardi di due mesi dalla verifica (salvo documentabili ragioni tecniche).
Per contestare i risultati della ricostruzione dei consumi, il cliente ha 30 giorni di tempo dal momento in cui ne riceve la comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione. Potrà, in particolare, fornire la documentazione riguardante le eventuali variazioni dei suoi consumi rispetto ai consumi degli anni precedenti.Nel corso della risoluzione di una controversia sulla ricostruzione dei consumi, la fornitura di elettricità al cliente non può essere sospesa a causa del debito relativo alla ricostruzione dei consumi.

Come viene effettuata la ricostruzione dei consumi di Gas Metano?

Se il momento del guasto è determinabile con certezza, la ricostruzione dei consumi deve prendere in considerazione il periodo compreso tra il momento del guasto e la data della verifica o della sostituzione del misuratore per l’invio ad un laboratorio specializzato.
Se il momento del guasto non è determinabile, il periodo di ricostruzione sarà compreso tra il momento della verifica o della sostituzione del misuratore per l’invio ad un laboratorio qualificato e l’ultima lettura validata e non contestata dall’utente.
In ogni caso non potrà essere superiore ai 5 anni solari precedenti.
Il calcolo dei consumi viene comunque effettuato in base a criteri definiti dalla normativa vigente che tengono conto della percentuale di errore riscontrato, del consumo storico del cliente, dei profili di prelievo o di altri elementi giustificativi del consumo, a seconda del tipo di guasto.
Quando la verifica non consente di determinare l’errore del misuratore (anche per il tipo di guasto, ad esempio se il contatore è fermo), il distributore deve coinvolgere il cliente nell’individuazione del volume di ricalcolo dei consumi, tenendo conto di eventuali elementi documentali presentati dal cliente, anche tramite il proprio venditore, attestanti i consumi di energia elettrica e acqua, che dimostrino variazioni del proprio profilo di prelievo nel periodo oggetto di ricostruzione.
Anche nei casi di accertati errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente o di gruppo di misura con guasto o rottura che non consenta la determinazione dell’errore:

  • se il bollo metrico è scaduto, nel caso in cui siano stati addebitati al cliente finale consumi inferiori rispetto al gas effettivamente fornito, la ricostruzione non può essere effettuata e restano a carico del distributore tutti i consumi in più non registrati;
  • il distributore che non abbia rispettato la regolazione vigente in materia di rilevazione, archiviazione e messa a disposizione delle letture, non può addebitare al venditore, e questi al cliente finale, gli importi derivanti dalla ricostruzione dei consumi gas, per un periodo superiore a quello previsto per la periodicità di lettura.