L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha approvato la delibera ( delibera 205/2014/R/eel) con cui introduce dal prossimo 1 luglio 2014 la cosiddetta tariffa ‘’D1’’ che potrà essere applicata, a livello sperimentale e su base volontaria, ai clienti domestici che hanno deciso di riscaldare la propria casa utilizzando esclusivamente pompe di calore

La nuova tariffa di rete per i consumi ad alta efficienza, non sarà più legata al volume dell’energia elettrica utilizzata ma sarà costante, a prescindere dai consumi, e potrà essere applicata alle forniture di energia elettrica sia con contratti di mercato libero sia di maggior tutela per l’abitazione di residenza.

L’accesso alla sperimentazione è consentito ai clienti titolari di utenze domestiche in bassa tensione, dotati di misuratore elettronico telegestito installato e in servizio, che utilizzino nella propria abitazione di residenza un unico sistema di riscaldamento a pompe di calore elettriche, entrato in funzione non prima del 1 gennaio 2008.

Il cliente deve essere controparte di un contratto di vendita di energia elettrica con un venditore aderente alla sperimentazione ed aver fornito il proprio consenso all’effettuazione di verifiche e controlli anche presso la propria abitazione

COME ADERIRE

I clienti possono presentare la richiesta scritta presso gli uffici Metaedil com che provvederà a trasmetterla al distributore con relativa documentazione di supporto. In esito alle opportune verifiche da parte del distributore (correttezza e completezza della richiesta e della relativa documentazione) il venditore comunicherà al cliente finale e per conoscenza al Distributore, la data a decorrere della quale sarà applicata la tariffa D1 .
In alternativa potrete contattarci al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: info@metaedilcom.it

I documenti necessari per presentare la richiesta di adesione alla sperimentazione tariffaria D1 sono:

1. Copia delle sezioni 1 e 4.4 del libretto d’impianto redatto secondo il nuovo modello emanato dal decreto 10 febbraio 2014; su richiesta del cliente, la compilazione di tali sezioni del nuovo libretto può essere effettuata da installatori e manutentori autorizzati, anche qualora tale modello non sia ancora stato ufficialmente adottato nella regione di residenza;

2. Copia di un documento attestante che la pompa di calore possiede i requisiti prestazionali minimi già richiesti per accedere alle detrazioni fiscali del 55% – 65% o, in alternativa, rispetta i criteri di ammissibilità richiesti per accedere al Conto Termico (a tale scopo, come meglio chiarito nel modulo per la richiesta di adesione, può essere utilizzato il medesimo documento eventualmente già predisposto o in ogni caso necessario per accedere a uno dei due sistemi di incentivazione appena menzionati).

3. Eventuale asseverazione redatta da tecnico qualificato (fac-simile) qualora in casa sia presente, oltre alla pompa di calore, anche un generatore alternativo; in tal caso, all’asseverazione deve essere allegata anche l’ Attestato di Prestazione Energetica dell’abitazione.

CONVENIENZA ALL’ADESIONE

La tariffa D1 risulta infatti più vantaggiosa per chi ha consumi annui elevati (come spesso accade per chi si riscalda con una pompa di calore elettrica) e potrebbe invece indurre una bolletta più alta per chi ha consumi bassi.
In generale, la convenienza è senz’altro maggiore per coloro che hanno contratti di fornitura con
valori di potenza impegnata superiore a 3 kW. Per coloro che hanno invece una potenza impegnata di 3 kW è necessario compiere una valutazione attenta.

La sperimentazione tariffaria riguarda solo due delle tre principali componenti della bolletta (al netto di tasse e imposte): servizi di rete e oneri generali. Non ne vengono invece influenzate le spese legate a servizi di vendita, la cui entità è variabile a seconda che ci si trovi in regime di maggior tutela o sul mercato libero.

E’ possibile stimare che:

• per chi oggi dispone di una pompa di calore allacciata all’unico contatore di casa, con potenza
impegnata di 3 kW (tariffa D2), la D1 risulta più conveniente per consumi totali superiori a circa 4.500 kWh/anno;

• per chi oggi dispone di una pompa di calore allacciata all’unico contatore di casa, con potenza
impegnata superiore a 3 kW (tariffa D3), la D1 risulta più conveniente per consumi totali almeno pari a circa 2.700 kWh/anno;

• per chi oggi dispone di una pompa di calore allacciata a un contatore separato (tariffa BTA), la
D1 risulta più conveniente sempre, qualunque siano i valori di potenza impegnata e di consumo annuo.

TEMPI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA D1

Dalla presentazione di una richiesta di adesione, compilata correttamente e corredata di tutta la documentazione richiesta, venditore e impresa di distribuzione hanno complessivamente a loro disposizione 14 giorni lavorativi per verificarne il contenuto e aggiornare le banche dati. La tariffa D1 verrà dunque applicata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade tale termine. Quindi ad esempio: per una richiesta correttamente presentata il 1 luglio, l’attivazione avverrà dal 1 agosto; mentre per una richiesta presentata il 20 luglio, l’attivazione avverrà dal 1 settembre.

SCAMBI INFORMATIVI VENDITORE/DISTRIBUTORE

Per informazioni e scambi informativi è disponibili il seguente indirizzo di posta elettronica certificata
– E mail certificata: info@sienergia.it
– Numero di Fax: 0825 769361

Il CTS (Corrispettivo Tariffario Specifico) è una voce nella bolletta, per i clienti finali e per le altre utenze (produttori o autoproduttori) connessi in media tensione che non hanno adeguato il proprio punto di consegna ai requisiti tecnici della delibera 333/07 (allegato A) e ARG/elt 33/08 (allegato C).

A QUALI CLIENTI SI APPLICA?

Il CTS viene addebitato da Sorgenia a tutti i clienti del mercato dell’energia elettrica connessi in media tensione (MT) che non hanno provveduto ad inviare al proprio Distributore una dichiarazione di adeguatezza relativa al proprio impianto, qualora questo sia legato ad una richiesta di connessione antecedente al 16 novembre 2006.

LA DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA

La dichiarazione di adeguatezza è un documento che certifica la rispondenza dell’impianto del cliente in media tensione ai requisiti tecnici fissati dall’Autorità con:

  • il comma 35.1 dell’allegato A alla delibera 333/07 e l’allegato C alla delibera ARG/elt 33/08;
  • oppure con il comma 35.2 della delibera 333/07.

La dichiarazione di adeguatezza deve essere rilasciata da uno di questi soggetti abilitati:

  • responsabile tecnico da almeno cinque anni di imprese installatrici abilitate ai sensi dell’art. 3 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (“ex Legge 46/90”) per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto stesso;
  • professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, e che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico elettrico;
  • responsabile dell’ufficio tecnico interno dell’impresa non installatrice, in cui la cabina è installata, se in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto

La dichiarazione di adeguatezza deve essere inviata dal Cliente in media tensione al proprio distributore di energia elettrica. Il CTS viene infatti addebitato dal Distributore al Cliente attraverso la società di vendita. Metaedi com provvede a trasferire l’onere al Cliente mensilmente.

QUALI SONO I VANTAGGI OTTENIBILI DALL’ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO?

L’adeguamento del punto di consegna, oltre a permettere la cessazione del pagamento del CTS, (eventualmente maggiorato), comporta benefici in termini di affidabilità e sicurezza dell’impianto MT, contribuendo alla diminuzione del numero di interruzioni della fornitura elettrica sia per il cliente stesso e sia per tutti gli altri clienti connessi alla stessa linea di media tensione di proprietà del distributore. Infatti, un guasto originatosi nell’impianto di un cliente può provocare una interruzione della fornitura a tutti i clienti connessi alla medesima linea di alimentazione.
Inoltre, il cliente con impianto adeguato potrebbe ricevere indennizzi automatici, cioè senza che ne faccia richiesta, in caso di eccessiva numerosità di interruzioni lunghe e potrebbe ricevere rimborsi in caso di interruzioni di eccezionale durata che superino gli standard stabiliti dell’Autorità.
Se l’impianto non è adeguato il cliente in media tensione non riceve né indennizzi né rimborsi, anche qualora se ne fossero verificate le condizioni.

CALCOLI ESEMPLIFICATICI DEL CTS

l CTS si calcola secondo la formula: CTS = (K + H * E / P ) * F dove: − K è pari ad 1 € per ogni giorno di connessione attiva alla rete di alimentazione; − H vale 0,15 € per ogni ora di utilizzo; − E è l’energia consumata nell’anno precedente quello di versamento del CTS; 2− P la potenza disponibile nell’anno precedente quello di versamento del CTS; − F è un parametro di modulazione del CTS che si applica ai soli clienti con potenza disponibile superiore a 400 kW (per i clienti con potenza disponibile inferiore a uguale a 400 kW il fattore F è sempre uguale a 1); Per i clienti con potenza disponibile superiore a 400 kW il fattore F è uguale a 1 + √((P-400)/400) e non può superare il valore massimo F = 3,5. Possibili valori del fattore F in funzione della potenza disponibile P sono descritti nel grafico qui di seguito. Il rapporto E/P corrisponde ad un numero equivalente di ore in un anno di utilizzo dell’intera potenza disponibile.
Il CTS dipende dalla potenza disponibile del cliente e dall’energia elettrica prelevata, entrambe riferite all’anno precedente quello di versamento del CTS.

Il CTS si calcola secondo la formula: CTS = (K + H * E / P ) * F dove: − K è pari ad 1 € per ogni giorno di connessione attiva alla rete di alimentazione; − H vale 0,15 € per ogni ora di utilizzo; − E è l’energia consumata nell’anno precedente quello di versamento del CTS; 2− P la potenza disponibile nell’anno precedente quello di versamento del CTS; − F è un parametro di modulazione del CTS che si applica ai soli clienti con potenza disponibile superiore a 400 kW (per i clienti con potenza disponibile inferiore a uguale a 400 kW il fattore F è sempre uguale a 1); Per i clienti con potenza disponibile superiore a 400 kW il fattore F è uguale a 1 + √((P-400)/400) e non può superare il valore massimo F = 3,5. Possibili valori del fattore F in funzione della potenza disponibile P sono descritti nel grafico qui di seguito. Il rapporto E/P corrisponde ad un numero equivalente di ore in un anno di utilizzo dell’intera potenza disponibile.
Un caso reale!
Un cliente è alimentato in media tensione con una potenza disponibile P di 1.000 kW, allacciato alla rete di distribuzione per 365 giorni all’anno, con un consumo annuo di energia elettrica E di 3.000.000 kWh non ha presentato la dichiarazione di adeguatezza il CTS sarà calcolato come segue:
il rapporto E/P vale 3.000.000 / 1.000 = 3.000 ore di utilizzo dell’intera potenza disponibile, mentre
il fattore di modulazione F vale 2,2247.
Il CTS vale (1 [€/giorno] * 365 [giorni] + 0,15[€/ora] * 3.000 [ore] ) * F e quindi 815 [€] * 2,2247.
Il CTS in questo esempio è quindi di 1.813,17 Euro ogni anno.
ESEMPI DI CALCOLO CTS
ESEMPI DI CALCOLO CTSM (CTS in caso di aumenti di potenza)

SI PUÒ EVITARE DI PAGARE IL CTS (EVENTUALMENTE IL CTSM)?

Il cliente in media tensione può evitare di pagare il CTS confrontando la spesa una tantum necessaria per adeguare il proprio impianto (variabile secondo le caratteristiche tecniche dell’impianto) rispetto al pagamento del CTS per gli anni successivi, valutando anche i potenziali indennizzi automatici che potrebbe ottenere in caso di eccessive interruzioni lunghe subite e i rimborsi che potrebbe ottenere in caso di interruzioni prolungate. Il cliente in media tensione può valutare se è potenzialmente soggetto ad un numero di interruzioni lunghe che superano gli standard stabiliti dall’Autorità poiché tale informazione gli è inviata annualmente in bolletta.

QUALI SONO I VANTAGGI OTTENIBILI GRAZIE ALL’ADEGUAMENTO DEL PROPRIO IMPIANTO?

L’adeguamento del punto di consegna, oltre a permettere la cessazione del pagamento del CTS, (eventualmente maggiorato), comporta benefici in termini di affidabilità e sicurezza dell’impianto MT, contribuendo alla diminuzione del numero di interruzioni della fornitura elettrica per il cliente stesso e per tutti gli altri clienti connessi alla stessa linea di media tensione di proprietà del distributore. Infatti un guasto originatosi nell’impianto di un cliente può provocare una interruzione della fornitura a tutti i clienti connessi alla medesima linea di alimentazione. Inoltre, il cliente con impianto adeguato potrebbe ricevere indennizzi automatici, cioè senza che ne faccia richiesta, in caso di eccessiva numerosità di interruzioni lunghe e potrebbe ricevere rimborsi in caso di interruzioni di eccezionale durata che superino gli standard stabiliti dell’Autorità. Se l’impianto non è adeguato il cliente in media tensione non riceve né indennizzi né rimborsi, anche qualora se ne fossero verificate le condizioni.

QUANDO VENGONO INDENNIZZATE LE INTERRUZIONI LUNGHE?

Le interruzioni lunghe danno luogo ad indennizzi solo se eccedono gli standard fissati dall’Autorità e se il cliente ha l’impianto adeguato. Per quanto riguarda le interruzioni lunghe gli standard sono:

 

− 3 interruzioni lunghe all’anno per i clienti serviti in comuni con più di 50.000 abitanti per gli anni 2008-2009 e 2 interruzioni lunghe a partire dal 2010;

 

− 4 interruzioni lunghe all’anno per i clienti serviti in comuni con numero di abitanti compreso tra 5.000 e 50.000 per gli anni 2008-2009 e 3 interruzioni lunghe a partire dal 2010;

 

− 5 interruzioni lunghe all’anno per i clienti serviti in comuni con meno di 5.000 abitanti per gli anni 2008-2009 e 4 interruzioni lunghe a partire dal 2010;

 

Dal conteggio sono escluse le interruzioni con preavviso, le interruzioni dovute a forza maggiore o a danni provocati da terzi e le interruzioni di eccezionale durata. Sono indennizzabili le interruzioni:

 

− dalla 4a alla 6a per i clienti serviti in comuni con più di 50.000 abitanti per gli anni 2008-2009 e dalla 3a alla 6a a partire dal 2010;

 

− dalla 5a alla 8a per i clienti serviti in comuni con numero di abitanti compreso tra 5.000 e 50.000 per gli anni 2008-2009 e dalla 4a alla 9a a partire dal 2010;

 

− dalla 6a alla 10a per i clienti serviti in comuni con meno di 5.000 abitanti per gli anni 2008-2009 e dalla 5a alla 12a a partire dal 2010.

COME SI CALCOLANO GLI INDENNIZZI PER LE INTERRUZIONI LUNGHE?

Per ogni interruzione lunga indennizzabile (vedi risposta precedente), l’indennizzo vale:

 

− 1,75 [€/kW] * P [kW] per clienti con potenza media interrotta PMI inferiore o uguale a 500 kW;

 

− 1,4 [€/kW] * P [kW] per la quota parte di potenza media interrotta PMI eccedente la soglia di 500 kW.

 

La potenza media interrotta (PMI) è il 70% della potenza disponibile P. La P corrispondente a PMI = 500 kW, e quindi la soglia per il calcolo, è 714,2857 kW

COME SI CALCOLANO GLI INDENNIZZI PER LE INTERRUZIONI LUNGHE IN UN CASO REALE?

Un cliente adeguato è alimentato in media tensione con una potenza disponibile di 1.000 kW, è in un comune con più di 50.000 abitanti e ha subito 4 interruzioni lunghe nel 2009.

 

L’indennizzo si calcola per 1 interruzione eccedente lo standard di 3 interruzioni lunghe.

 

PMI = P x 0,7 = 1.000 [kW] x 0,7 = 700 kW

I primi 500 kW vengono valorizzati a 2,50 €/kW. Gli ulteriori 200 kW vengono valorizzati a 2,00 €/kW.

I =500 [kW] x 2,50 [€/kW] +200 [kW] x 2,00 [€/kW] =1.650,00 €

Oppure I =714 [kW] x 1,75 [€/kW] +286 [kW] x 1,40 [€/kW] =1.650,00 €

QUANDO VENGONO RIMBORSATE LE INTERRUZIONI DI ECCEZIONALE DURATA?

Le interruzioni di eccezionale durata danno luogo a rimborsi automatici solo se eccedono gli standard fissati dall’Autorità e se il cliente ha l’impianto adeguato. Gli standard le interruzioni di eccezionale durata sono differenziati a seconda che l’interruzione sia senza preavviso o con preavviso, indipendentemente dalle cause che le hanno provocate (con la sola esclusione delle evacuazioni). Per quanto riguarda le interruzioni di eccezionale durata senza preavviso gli standard sono:

− 4 ore per i clienti serviti in comuni con più di 50.000 abitanti;

− 6 ore per i clienti serviti in comuni con numero di abitanti compreso tra 5.000 e 50.000;

− 8 ore per i clienti serviti in comuni con meno di 5.000 abitanti,

Per quanto riguarda le interruzioni di eccezionale durata con preavviso lo standard è di 8 ore, indipendentemente dalla dimensione del comune nel quale è servito il cliente. Gli standard per le interruzioni di eccezionale durata entrano in vigore il 1° luglio 2009 per i distributori con più di 100.000 clienti e poi, gradualmente, per i distributori con numero minore di clienti.

COME SI CALCOLANO GLI INDENNIZZI PER INTERRUZIONI DI ECCEZIONALE DURATA?

Per i clienti MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW, per ogni interruzione di eccezionale durata (vedi domanda 13), l’indennizzo vale 150€ per il superamento dello standard più 75€ per ogni periodo ulteriore di almeno 4 ore, fino a un tetto massimo di 1.000€. Per i clienti MT con potenza disponibile superiore a 100 kW, per ogni interruzione di eccezionale durata (vedi domanda 13), l’indennizzo vale 1,5€ per ogni kW di potenza disponibile per il superamento dello standard più 0,75€ per ogni kW di potenza disponibile per ogni periodo ulteriore di almeno 2 ore, fino a un tetto massimo di 6.000€. 18. Come si ricevono gli indennizzi e i rimborsi? Il Cliente in media tensione che ha inviato la dichiarazione di adeguatezza riceve gli indennizzi per le interruzioni lunghe che eccedono gli standard in modo automatico, nella bolletta di giugno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le interruzioni. È fatto salvo il diritto ad agire in giudizio per il risarcimento dell’eventuale danno subito. Il Cliente in media tensione che ha inviato la dichiarazione di adeguatezza riceve i rimborsi per le interruzioni di eccezionale durata, senza fare alcuna richiesta, con la prima bolletta disponibile dopo 60 giorni dall’interruzione.

Come previsto dall’articolo 2 comma 2.1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, di seguito le informazioni relative alla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Sienergia srl e del Mix Medio Nazionale di Combustibili utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2021 e nel 2022, come pubblicate dal GSE.

 

Fonti primarie utilizzate Composizione del Mix Energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Sienergia srl Composizione del Mix Medio Nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel 2021  e nel 2022
Anno 2021 (%) Anno 2022 (%) Anno 2021(%) Anno 2022(%)
Fonti rinnovabili 8,99% 7,4% 42,8% 36,84%
Carbone 12,98% 17,85% 5,03% 9,43%
Gas Naturale 64,77% 62,71% 48,01% 46,92%
Prodotti petroliferi 1,4% 2,74% 0,89% 2,01%
Nucleare 7,03% 2,8% 0,00% 0,00%
Altre fonti 4,83% 6,5% 3,27% 4,8%

*Il mix medio energetico nazionale determinato dal GSE per l’anno 2021 è un dato consuntivo mentre il dato del 2022 è un preconsuntivo e verrà aggiornato con le stesse tempistiche di pubblicazione del mix energetico “complementare” nazionale riferito all’anno 2021.

Fonte: GSE S.p.A

Per un utilizzo sicuro dell’impianto di utenza a gas è necessario seguire alcune buone regole. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha redatto un opuscolo informativo “Sicuro Gas”, nel quale sono contenuti suggerimenti e consigli per un corretto uso del gas.

Uno degli aspetti sicuramente più importanti da non tralasciare nell’utilizzo sicuro del proprio impianto gas è quello della manutenzione.

La manutenzione degli impianti termici, oltre che essere un obbligo di legge, è il principale strumento in grado di:

  • garantire una maggiore sicurezza per ridurre il rischio di incidenti domestici (esplosioni, incendi ed intossicazioni)
  • ridurre la spesa di combustibile e quindi il consumo energetico.
  • contribuire a migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente.

La manutenzione del proprio impianto termico va effettuata attraverso dei controlli periodici, eseguiti da personale qualificato.

I controlli di efficienza energetica, di cui all’allegato F al Decreto legislativo 192/05, per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 KW e all’allegato G (stesso decreto), per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 KW, devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:

  • ogni anno, normalmente all’inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 KW;
  • ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 KW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all’interno di locali abitati;
  • ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 KW.

Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 KW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, caratterizzati da un consumo
annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard;

b. i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.

Il Glossario è uno strumento rivolto ai clienti finali di energia elettrica (alimentati in Bassa tensione) e di gas (con consumi annui fino a 200.000 Smc) che intende rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette di energia elettrica e gas, fornendo per ogni voce una semplice spiegazione.

Il Glossario presenta una sezione relativa ai termini contenuti nella bolletta elettrica, ed una relativa ai termini della bolletta gas. In ogni sezione c’è una parte denominata “Quadro sintetico” con i termini che compaiono nel quadro sintetico della bolletta (di norma la prima pagina), ed una “Quadro di dettaglio” con i termini che compaiono nel corrispondente quadro (le pagine successive, che contengono il dettaglio di quanto fatturato al cliente).

Infine, ogni sezione riporta una parte denominata “Ulteriori voci della bolletta elettrica/gas” che verrà compilata da ciascun fornitore con eventuali termini aggiuntivi, non già previsti nel presente Glossario, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità ARG/com 202/09.

 

Glossario EE

 

Glossario GAS

 

Hai qualche dubbio? Richiedi informazioni!

Invia una domandaclear