IVA AL 10%

IVA AL 10% ENERGIA ELETTRICA

L’aliquota dell’IVA sull’energia elettrica è ridotta per alcune aziende incluse nel D.P.R. 633/72, elencate in modo dettagliato nella Tabella A Parte III n. 103. Hanno diritto all’IVA agevolata al 10% le seguenti attività:

  • Imprese estrattive e manifatturiere,comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (elenco completo delle attività manifatturiere sul sito dell’Istat qui)

  • Imprese agricole

  • Utenti che utilizzano l’energia per usi domestici (strutture residenziali e ambienti come caserme, scuole, case di riposo, conventi, orfanotrofi…)

  • Utenti che impiegano l’energia per impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque (consorzi di bonifica e di irrigazione)

 

MODULO IVA AL 10% EE

IVA AL 10% GAS METANO

Per il gas impiegato in usi civili si applica l’aliquota ridotta al 10% solamente ai primi 480 metri cubi all’anno. Per usi civili si intendono le tipologie di utilizzo diverse da quelle industriali, le utenze domestiche sono considerate come usi civili. Dal D.P.R n.633 citato precedentemente, nella tabella A, parte III viene disposta un’aliquota IVA sul gas metano ridotta del 10% anche alle forniture per usi industriali.

  • Imprese estrattive e manifatturiere,comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (elenco completo delle attività manifatturiere sul sito dell’Istat qui)

  • Imprese agricole

  • Imprese che impiegano gas per la produzione di energia elettrica

  • Imprese che usano gas in centrali di cogenerazione 

MODULO IVA AL 10% GAS

ESENZIONE IVA

ESENZIONE IVA ENERGIA ELETTRICA

Esistono ulteriori casi particolari nei quali le forniture non pagano l’IVA sull’energia elettrica (0%) e sono elencate nella tabella sottostante.

  • Esportatori abituali: operatori economici che effettuano operazioni superiori al 10% del volume d’affari nell’anno precedente (esenzione entro un limite)

  • Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari

  • Organizzazioni internazionali riconosciute

  • Forze armate di qualsiasi Stato della NATO

  • Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino

ESENZIONE IVA

ESENZIONE IVA GAS METANO

Esistono casi nei quali le forniture non pagano l’IVA sul gas e sono elencate nella tabella sottostante.

  • Esportatori abituali: operatori economici che effettuano operazioni superiori al 10% del volume d’affari nell’anno precedente

  • Rappresentanze diplomatiche

  • Comandi militari degli Stati della NATO (in base ad accordi specifici)

  • Forniture dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino

ESCLUSIONE ACCISA

ESCLUSIONE ACCISA ENERGIA ELETTRICA

Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all’art. 52 comma 2, stabilisce quali sono gli utilizzi di energia elettrica non sottoposti ad accisa ovvero posti fuori dal campo di applicazione; in particolare, segnaliamo:

– utilizzata principalmente per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici e nei processi metallurgici (*) classificati con le lettere DJ 27 della Classificazione Statistica della “nomenclatura generale delle Attività Economiche nelle Comunità europee”, Reg. CEE n. 3037/90, recepita in Italia dalla classificazione ATECO
– impiegata nei processi mineralogici (*) classificati con le lettere DI 26 della “Classificazione Statistica delle Attività Economiche nelle Comunità Europee”, Reg. CEE n. 3037/90, recepita in Italia dalla classificazione ATECO
– impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento

ESCLUSIONE ACCISA GAS METANO

Per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs 2.2.2007 n. 26, che ha modificato, fra l’altro, l’articolo 21 del “Testo Unico delle Accise”, dal 1° giugno 2007 il gas naturale utilizzato nei processi di riduzione chimica, nei processi elettrolitici, nei processi metallurgici e nei processi mineralogici (classificati alle lettere DI 26 e DJ 27 della “Classificazione Statistica delle Attività Economiche nelle Comunità Europee”, recepita in Italia dalla “classificazione ATECO”) non è sottoposto all’applicazione dell’accisa e delle relative addizionali regionali.

ESENZIONE/RIDUZIONE ACCISA

Esistono anche altre imprese e attività che hanno diritto all’esenzione dall’accisa. La differenza delle aziende che hanno diritto all’esclusione con quelle esenti, è che quest’ultime sono soggette all’imposta ed in teoria dovrebbero pagarla, ma gli viene concessa un’agevolazione al contrario delle escluse che non sono proprio soggette all’imposta. La riduzioni dell’accisa e dell’addizionale regionale consistono invece in un’imposta minore rispetto a quella ordinaria.

ESENZIONE ACCISA ENERGIA ELETTRICA

Chi ha l’esenzione dall’accisa sull’energia elettrica?
Imprese che producono elettricità
Imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee ferroviarie per trasporto merci e passeggeri
Imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano
Negli opifici industriali con un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh

RIDUZIONE ACCISA GAS METANO

Chi ha la riduzione dall’accisa sul gas metano?
Attività industriali che producono beni e servizi: artigianali, agricole, alberghiere, di ristorazione, di distribuzione commerciale, forni per il pane, produzione di energia elettrica e la cogenerazione
Impianti sportivi adibiti ad attività dilettantistiche senza fine di lucro
Attività ricettive svolte da istituzioni per assistenza a disabili, orfani, anziani e indigenti e comunità di recupero di tossicodipendenza dove vengono svolti lavori
Attività svolte in case di cura, qualificabili come imprese industriali (art. 2195 Codice Civile)
Forze Armate Nazionali per quanto riguarda l’accisa, esenti dall’addizionale regionale
Usi Istituzionali delle Forze Armate dei Paesi della Nato
Rappresentanze diplomatiche o consolari
Organizzazioni internazionali riconosciute
Stati ed Organizzazioni Internazionali nei cui confronti, sulla base di accordi viene concessa anche l’esenzione IVA
ISTANZA RIDUZIONE ACCISA GAS

ISTANZA ACCISA GAS FORZE ARMATE