Ci sono regole nel mercato liberalizzato?
Si. La liberalizzazione del mercato del gas naturale è comune a tutti i Paesi europei e l’Unione europea ha anche stabilito le regole fondamentali perché per i clienti più deboli siano previste delle tutele. Ciascuno dei Paesi membri dell’Unione europea, tra cui l’Italia, può definire in modo autonomo tali regole, nel rispetto delle regole europee.
Chi si occupa dei nuovi allacciamenti?
Anche in seguito alla liberalizzazione, è sempre compito dell’impresa di distribuzione locale realizzare gli allacciamenti, posare i contatori e attivare la fornitura. Il distributore si attiverà per tali adempimenti a seguito della richiesta del cliente, se questi non ha ancora un contratto di fornitura. Se invece il cliente ha già stipulato un contratto di fornitura con un venditore di sua scelta si avvarrà del venditore per presentare la richiesta, di allacciamento e attivazione, al distributore. L’impresa di distribuzione continua ad essere responsabile anche per tutti i lavori sulla rete o sugli impianti richiesti dal cliente (ad esempio, spostare il contatore).
Il distributore può rifiutare l’allacciamento alla rete del gas?
L’allacciamento alla rete del gas è un servizio garantito nelle aree metanizzate, cioè dove esiste un impianto di distribuzione. La decisione di metanizzare un’area spetta all’ente locale (il Comune), che è il titolare del servizio. Nelle aree raggiunte dalla rete di distribuzione, l’allacciamento di un nuovo cliente può essere rifiutato dal distributore solo se la capacità degli impianti è insufficiente. Nelle aree che non sono raggiunte dalla rete di distribuzione invece, l’allacciamento può essere rifiutato se le opere necessarie sono tecnicamente o economicamente irrealizzabili.
Il distributore può rifiutare l’attivazione della fornitura?
Se il cliente ha stipulato un contratto di fornitura con un venditore, il distributore deve eseguire l’attivazione. Tuttavia, se l’attivazione riguarda un impianto di utenza di nuova realizzazione, il distributore può rifiutare l’attivazione se il cliente non invia al distributore la documentazione che attesta la sicurezza dell’impianto, che deve sempre essere rilasciata dall’installatore qualificato che lo ha realizzato.
A chi bisogna rivolgersi in caso di guasti al contatore?
Se il contatore si blocca o registra i consumi in modo anomalo, senza che si verifichino dispersioni di gas, il cliente si rivolgerà al proprio venditore per segnalare l’anomalia ed eventualmente chiedere una verifica tecnica del contatore. Il venditore trasmetterà la richiesta di intervento al distributore, perché l’eventuale sostituzione del contatore e il ripristino della fornitura restano responsabilità dell’impresa di distribuzione. Se invece il guasto provoca una fuga di gas occorre telefonare immediatamente al servizio di pronto intervento, che è gestito dal distributore. Il numero telefonico da chiamare è indicato in bolletta e non cambia in caso di cambio del venditore.
A chi bisogna rivolgersi in caso di fuga di gas?
Quando si avverte una fuga di gas occorre telefonare immediatamente al servizio di pronto intervento, gestito dal distributore. Il numero telefonico da chiamare è indicato in bolletta e rimane sempre lo stesso anche se il cliente ha cambiato venditore. L’impresa di distribuzione ha l’obbligo di intervenire anche quando la richiesta di pronto intervento riguarda fughe di gas che interessano l’impianto o gli apparecchi a gas del cliente: in questo caso, una volta scongiurata la situazione di pericolo, è responsabilità del cliente ripristinare definitivamente la sicurezza del proprio impianto.
Dove trovo il numero di telefono del pronto intervento?
Il numero del pronto intervento deve essere sempre indicato nella bolletta.
A chi bisogna rivolgersi per ottenere informazioni commerciali o fare reclamo?
All’impresa con cui si ha il contratto di fornitura. Se si sceglie un nuovo venditore, per tutte le informazioni che riguardano gli aspetti commerciali del servizio (consumi, bollette, pagamenti, rimborsi, chiarimenti, reclami…) è necessario rivolgersi al venditore con il quale è stato stipulato il contratto di fornitura.
Chi legge il contatore?
La lettura del contatore continua ad essere eseguita dall’impresa di distribuzione, a meno che l’impresa di vendita scelta dal cliente si impegni ad effettuare direttamente le letture, tramite propri incaricati. Sarà comunque il venditore a stabilire in contratto la periodicità con cui dovrà essere letto il contatore, a calcolare quanto dovuto per il gas consumato, e ad emettere la bolletta per il pagamento.
Con quanti operatori deve avere rapporti il cliente finale?
Una volta stipulato il contratto di fornitura, il cliente si rivolge esclusivamente al proprio venditore per qualunque esigenza o problema che riguarda il servizio. Se per soddisfare il cliente è necessaria una prestazione o una risposta del distributore, sarà il venditore a trasferirgli la richiesta del cliente e a fare da tramite in tutti i passaggi successivi della pratica, fino alla sua conclusione.
Cosa succede quando si cambia venditore?
Cambiare venditore significa semplicemente acquistare il gas da un’impresa diversa da quella che rifornisce attualmente, alle condizioni di fornitura stabilite nel contratto stipulato con il nuovo venditore. Il gas continua ad essere consegnato, al contatore, attraverso le reti e gli impianti gestiti dall’impresa di distribuzione locale(che non cambia) con le medesime caratteristiche chimico-fisiche (pressione, potere calorifico, odore).
Posso tornare ad essere rifornito alle condizioni “regolate” se attualmente ho un contratto di mercato libero?
Sì, se sono un cliente domestico. Per i soli clienti domestici è infatti previsto che, anche in caso di cambio del fornitore, è sempre possibile ritornare alle condizioni di fornitura definite dall’Autorità, che tutti i venditori devono sempre includere nel ventaglio delle proprie offerte. La stessa regola vale per la fornitura degli impianti di riscaldamento condominiali centralizzati.
Quanto dura la pratica per il passaggio al nuovo venditore?
Attualmente il tempo necessario per il passaggio effettivo al nuovo venditore può variare da uno a due mesi. Il passaggio effettivo al nuovo venditore non avviene al momento della conclusione del contratto, ma non appena si concludono gli atti curati dal nuovo venditore per la gestione degli aspetti tecnici e commerciali del passaggio. La data prevista per il passaggio effettivo deve comunque essere comunicata dal nuovo venditore al momento della sottoscrizione del contratto.
Se cambio venditore corro il rischio di rimanere senza gas?
No, non ci sono rischi di interruzione. Le operazioni di trasferimento di un cliente da un venditore ad un altro non comportano alcun intervento sugli impianti. Quando si cambia venditore cambia solo la gestione commerciale e amministrativa della fornitura, la continuità del servizio resta assicurata.
Se il mio nuovo venditore dovesse fallire o gli venisse revocata l’autorizzazione, potrei rimanere senza gas?
No, non c’è alcun rischio. In caso di fallimento dell’impresa di vendita, e più in generale se il cliente rimane senza fornitore, un apposito meccanismo di protezione garantisce che nessun cliente rimanga, anche temporaneamente, senza fornitura. Infatti la fornitura viene assicurata dal “fornitore di ultima istanza”, cioè da un’impresa di vendita, selezionata mediante una gara pubblica, alla quale vengono automaticamente trasferiti i clienti che rimangono senza venditore, fino a quando i clienti stessi non scelgono autonomamente un nuovo venditore.
Costa cambiare venditore?
I clienti domestici non devono sostenere spese per la procedura di sostituzione del venditore. Potrebbe invece essere richiesto il pagamento dell’imposta di bollo (Euro 14,62) sul nuovo contratto, nei casi previsti dalla normativa fiscale: contratto di fornitura non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale ovvero contratto redatto sotto forma di corrispondenza ma che necessiti di registrazione presso l’Ufficio del Registro (di norma soltanto nel “caso d’uso”, ad esempio quando devono essere depositati presso le cancellerie giudiziarie nell’espletamento di attività amministrative o presso pubblici uffici).
Se cambio venditore rischio di pagare due volte gli stessi consumi?
No. Quando si cambia venditore viene registrata una lettura del contatore. Questa lettura serve al vecchio venditore per emettere la sua ultima bolletta, di chiusura del rapporto, e viene utilizzata dal nuovo venditore come punto di partenza per conteggiare i consumi ed emettere le proprie bollette.
Se cambio venditore chi mi invierà la bolletta?
Una volta completata la procedura di sostituzione del venditore sarà il nuovo venditore ad inviare le bollette comprensive di tutti i costi del servizio. Il vecchio venditore invierà l’ultima bolletta di conguaglio, basata sui consumi effettuati fino al momento del passaggio al nuovo venditore.
Per cambiare venditore, bisogna sostituire il contatore o modificare l’impianto del gas?
No, non è necessario alcun intervento sul contatore o sugli impianti.
Costa cambiare venditore?
I clienti domestici non devono sostenere spese per la procedura di sostituzione del venditore. Potrebbe invece essere richiesto il pagamento dell’imposta di bollo (Euro 14,62) sul nuovo contratto, nei casi previsti dalla normativa fiscale: contratto di fornitura non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale ovvero contratto redatto sotto forma di corrispondenza ma che necessiti di registrazione presso l’Ufficio del Registro (di norma soltanto nel “caso d’uso”, ad esempio quando devono essere depositati presso le cancellerie giudiziarie nell’espletamento di attività amministrative o presso pubblici uffici).