In caso di ritardato pagamento il Cliente sarà tenuto alla corresponsione di interessi moratori calcolati sugli importi delle fatture insolute dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all’integrale soddisfo.

Per i Clienti con Partita Iva, gli interessi moratori per la fornitura di energia elettrica sono calcolati al tasso BCE vigente aumentato di 7 punti percentuali, così come previsto dal D.Lgs. n. 231/2002.

Per quanto concerne i Clienti domestici, sia per l’energia elettrica che per il gas metano, gli interessi moratori saranno calcolati su base annua al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali. Trascorsi 20 gg solari e ulteriori 3 gg lavorativi dalla data di emissione della raccomandata ed in caso di mancata comunicazione dell’avvenuto pagamento, il Fornitore avrà il diritto di richiedere al distributore la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas metano ad uno o più punti di prelievo ai sensi della Del. 04/08 e ss. mm. dell’AEEG. Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente eventuali corrispettivi di sospensione e/o di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità.

In casi di morosità di clienti serviti in Bassa Tensione di energia elettrica, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, verrà effettuata dapprima una riduzione di potenza disponibile al 15% e poi, trascorsi 10 gg senza comunicazione dell’avvenuto pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

Il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico pari a 20 euro nel caso in cui la fornitura sia sospesa per morosità senza il rispetto dei termini sopraindicati, e a 30 euro nel caso in cui la fornitura sia sospesa per morosità in mancanza dell’invio della comunicazione di costituzione in mora, così come previsto dall’art. 3 della Del Arg/elt 4/08 e s.m.i.